Cassazione Civile - Sez. Unite - sentenza n. 9279/2016
Indennità a personale universitario solo se collegata a incarico direttivo
09 Maggio 2016
L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'art. 1 della legge n. 200/1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata, nel caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge 312/1980 e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale, senza includere automaticamente nel relativo criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità la quale può essere riconosciuta soltanto se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.