La Corte a Sezioni riunite ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il parere della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva esonerato un medico convenzionato dalle spese per personale di segreteria o infermieristico comune. Infatti è escluso che l’attività di medicina di gruppo, che è un organismo promosso dal Ssn diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica, “sia assimilabile all’associazione fra professionisti” e “sia riconducibile ad uno dei tipi di società che costituisca ex lege presupposto d’imposta”.