Rassegna di giurisprudenza
01/04/2016

Sentenze: le novità dal 29 marzo al 1 aprile 2016

Questa settimana: reato colposo, cartella clinica, esercizio abusivo della professione, reato omissivo e salvaguardia della salute, incompatibilità.

Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 11641/2016 – ha pronunciato una sentenza sulla responsabilità penale per un reato colposo. Ai fini della configurazione di tale responsabilità non è sufficiente che risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che essa si ponga in rapporto causale con l’evento prodottosi e che questo costituisca “una concretizzazione del rischio” che la regola cautelare si prefigga di contrastare; è infatti necessario che anche l’evento risulti “evitabile” dalla condotta diligente che si è mancato di tenere.

Cassazione Civile– VI Sezione - Sentenza n. 4989/2016 si è espresso sui requisiti della cartella clinica affermando che l’incompletezza della cartella clinica può, a derminate condizioni, costituire un elemento di prova a svantaggio del medico e non a suo favore. La giurisprudenza, tuttavia, non ha stabilito un rigido automatismo tra incompletezza della stessa e responsabilità del sanitario, ma ha individuato il principio secondo il quale le carenze del documento, intanto possono far presumere l'esistenza di un nesso di causa tra la condotta del sanitario ed il danno, quando concorrano con essa due condizioni: primo che la condotta del sanitario sia stata astrattamente idonea a provocare l’evento; secondo che l’impossibilità di accertare l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico ed evento di danno dipenda unicamente dall'incompletezza della cartella clinica.

Cassazione Penale – VI Sezione - Sentenza n. 9873/2016 ha pronunciato una sentenza sull’esercizio abusivo della professione medica in relazione al quale si è ritenuto che lo svolgimento di attività odontoiatrica da parte dei cittadini dell’Unione europea, in possesso di diploma rilasciato in uno Stato estero, è idonea ad escludere l’abusività della condotta solo nel caso in cui l’interessato abbia presentato domanda al Ministero della sanità e questo, abbia accertato la regolarità dell’istanza e della relativa documentazione, trasmettendola all’Ordine professionale competente per l’iscrizione.

Cassazione Penale – VI Sezione - Sentenza n. 8885/2016 ha pronunciato una sentenza sull’esercizio abusivo della professione medica. La Corte di Cassazione ha affermato che “ciò che rileva ai fini dell’accertamento del reato di esercizio abusivo della professione medica non è il metodo scientifico adoperato, ma la natura dell'attività svolta. Ciò che caratterizza l'attività medica, per la quale è necessaria una specifica laurea e una altrettanto specifica abilitazione, è la diagnosi, cioè l'individuazione di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale, la profilassi, ossia la prevenzione della malattia, e la cura, l'indicazione dei rimedi diretti ad eliminare le patologie riscontrate ovvero a ridurne gli effetti. Sicché non ha rilievo la circostanza che queste tre componenti della professione medica siano effettuate in base a tecniche o metodi non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati, in quanto ciò che rileva è che siano poste in essere da soggetti che non hanno conseguito la prescritta abilitazione medica”.

Cassazione Penale – VI Sezione - Sentenza n. 3782/2016 ha evidenziato la condotta colposa del medico consistita nell’avere sottovalutato la situazione del paziente noto per i suoi fattori di rischio da caduta. Nel caso di specie il medico riveste quindi il ruolo di “garante della salvaguardia del bene protetto” e risponde anche dei risultati collegati al suo mancato attivarsi.

Tar Campania – V Sezione - Sentenza 1686/2015  conferma il consolidato principio giurisprudenziale sui casi di incompatibilità per il direttore Asl che presiede la commissione di concorso. In applicazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione, il direttore sanitario dell’Unità sanitaria locale che ha bandito un concorso , che sia Presidente della commissione esaminatrice dello stesso concorso, è obbligato ad astenersi dall’approvare la graduatoria finale, non potendo colui che presiede alle operazioni concorsuali esprimere il parere sulla regolarità di quelle stesse operazioni. Quindi chi presiede o partecipa alla Commissione esaminatrice non può poi partecipare alla deliberazione con la quale si approvano i lavori della Commissione e ciò in forza del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione che esclude che il ruolo di controllato e di controllore possano cumularsi nella stessa persona.

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