Rassegna di giurisprudenza
18/03/2016

Sentenze: le novità dal 14 al 18 marzo

Questa settimana: responsabilità professionale e nesso causale, legge 104 e comporto, responsabilità e strumenti diagnostici, peculato, prove di ammissione al corso formazione in MG, concorso e anonimato, sciopero e condotta antisindacale.

Tribunale di Teramo –Sentenza n. 12/2016 –  ha pronunciato una decisione sul tema della responsabilità medica e sull’individuazione dei criteri del nesso causale. In particolare in punto di nesso causale sono stati affermati in giurisprudenza cinque principi cardini che devono esistere affinché possa essere confermato il nesso di causalità tra omissione e danno alla paziente.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza n. 3065/2016 – . A parere degli Ermellini non è licenziabile la dipendente (nella fattispecie privata, ma il principio è applicabile anche nel pubblico), che, finito il periodo di comporto per malattia, non si presenta al lavoro a seguito di precedente richiesta di fruizione del permesso ex legge 104, la cui applicazione era stata ottenuta dalla lavoratrice durante il periodo di comporto. La fruizione dei permessi ex legge 104/1992 non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza o malattia (non essendo questa una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l’attualità del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione –  III Sezione Civile - Sentenza n. 4540/2016 – . La struttura sanitaria che non ha apparecchiature adeguate a rilevare malformazioni del feto, deve informare gli interessati sulla possibilità di ricorrere a centri più specializzati, altrimenti può essere chiamata a risarcire il danno per mancata diagnosi delle condizioni del nascituro, eventualmente nei termini per interrompere la gravidanza. Della mancata informazione risponde anche il medico che ha effettuato la diagnosi tacendo sulla inadeguatezza delle apparecchiature utilizzate. L’obbligo pertanto sorge soltanto in ragione dell’esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature all’uopo adeguate, così da ingenerare nella paziente l’affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) fosse quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo.

Corte di Cassazione –  IV Sezione Penale - Sentenza n. 7300/2016 – . Si configura reato di peculato solo quando la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (nella fattispecie un tecnico radiologo) sia produttiva di un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o di una concreta lesione alla funzionalità dell’ufficio (nella fattispecie utilizzo macchinari del reparto per scopi personali). Al contrario è irrilevante se non presenti conseguente economicamente e funzionalmente significative.

Tar Campania –  VIII Sezione - Sentenza n. 1229/2016 Nel caso di prove selettive per l’ammissione al Corso di Formazione in Medicina Generale, in assenza di un Comitato di Vigilanza, non si ha violazione della norma, che prescriverebbe, in caso di prove dislocate su più sedi, la costituzione dello stesso in ogni sede in cui si svolge la prova, atteso che il decreto citato contiene le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi, e si applica pertanto ai concorsi finalizzati all’assunzione nel pubblico impiego; nel caso invece di prova di ammissione al Corso di Formazione in Mg, la situazione è diverso, trattandosi di selezione volta alla partecipazione ad un corso di formazione triennale finanziato con borse di studio: pertanto la vigilanza dei candidati non è richiesta.

Tar Sardegna –  I Sezione - Sentenza n. 129/2016 ha stabilito che anche nel concorso per dirigente medico devono valere delle precise regole sull’anonimato. Nel concorso per l’accesso alla dirigenza medica la violazione del principio dell’anonimato sussiste solo quando nelle procedure concorsuali gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola sono l'idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale.

Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro- Decreto n. 1889/2016  ha ribadito che configura condotta antisindacale omettere di comunicare ai sindacati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero. Il Tribunale di Firenze ha cosi condannato l’Azienda ad astenersi per il futuro da tale comportamento, ad affiggere il decreto presso la sede in luogo accessibile ai dipendenti e a darne comunicazione ai dipendenti, e al pagamento delle spese di lite.

 

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