Accesso agli atti: inammissibile richiesta del sindacato medico, per mancata sottoscrizione
Il funzionario che riceve la richiesta di ostensione deve essere posto in condizioni di poter accertare con sicurezza l'imputazione della stessa al fine di poter verificare la sussistenza dell'interesse all'ostensione; pertanto l'istanza deve provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa spenderne il nome. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario che la stessa o sia sottoscritta anche dal diretto interessato o che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, che acquisisce il potere di avanzare la stessa in luogo dell'interessato, mentre in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio l'istanza deve considerarsi inammissibile.