L’attività di collaborazione coordinata continuativa prestata presso la casa di cura accreditata sarebbe equiparabile al “servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario” di cui all’art. 20 d.p.r. 483/1997.
Il Tar per la Calabria in proposito ha evidenziato che anche il servizio non di ruolo richiamato nel citato art. 20 d.p.r. 483/1997, sebbene non a tempo indeterminato, presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative del pubblico dipendente in via esclusiva, mediante assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro pubblico.