Le farmacie non possano erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali esterni del tutto distaccati dalla farmacia.
L’espressione “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti” contenuta nel D.M. 16 dicembre 2010 non può che essere riferita a locali interni alla farmacia, visto che la possibilità di utilizzare spazi esterni alla farmacia per le prestazioni in questione, deve ritenersi priva di copertura legislativa, e pertanto insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo.