Cassazione Sezione Penale
06/03/2014

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 10929/2014 Non si può costruire la colpa grave su qualità e funzioni

Non si può "costruire" la colpa grave dei medici sulla scorta delle rispettive qualità e funzioni rivestite e dei presunti oneri a esse pertinenti e non piuttosto su specifiche e individuali condotte ovvero omissioni concrete eziologicamente collegate in via univoca e diretta all'evento letale terminale. La mera presenza in servizio dei medici nel reparto di chirurgia non può far scattare la responsabilità penale.

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