Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 10929/2014
Non si può costruire la colpa grave su qualità e funzioni
06 Marzo 2014
Non si può "costruire" la colpa grave dei medici sulla scorta delle rispettive qualità e funzioni rivestite e dei presunti oneri a esse pertinenti e non piuttosto su specifiche e individuali condotte ovvero omissioni concrete eziologicamente collegate in via univoca e diretta all'evento letale terminale. La mera presenza in servizio dei medici nel reparto di chirurgia non può far scattare la responsabilità penale.