Rassegna di giurisprudenza
14/01/2016

Sentenze: le novità dall'11 al 15 gennaio 2016

Questa settimana: responsabilità professionale, certificati medici sulla idoneità alla guida, equivalenza delle responsabilità professionale fra la Casa di Cura e il medico dipendente, diritto “a nascere sani”, verifica del nesso causale nella responsabilità.

Corte d’Appello Roma – Sezione III – sentenza n. 3793torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità medica. In particolare afferma che la prova della complicanza risiede nella diligenza professionale. Nella fattispecie l’inserimento di protesi ai glutei con funzione estetica costituisce intervento routinario che come tale non può mai ritenersi di speciale difficoltà anche se nel corso dello stesso si verifichino delle complicanze, come l’allergia ai bendaggi. In tal caso, trattandosi di prestazione professionale medico chirurgica di routine, è onere del professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state invece prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile.

Tar Emilia Romagna – Sezione I – Sentenza n. 1126 del 17 dicembre 2015 ha ribadito che la certificazione rilasciata dalla Commissione Medico Legale della ASL, che decida sulla idoneità alla guida di un soggetto trovato alterato e denunciato per guida in stato di ebbrezza, deve contenere adeguata motivazione della decisione. Nel caso specifico, la vista risultava pari a 10/10, non vi erano minorazioni invalidanti né si segnalavano problemi di alcun tipo, ma dall’analisi del documento amministrativo non si desumeva per quali motivi la parte fosse stata dichiarata temporaneamente non idonea alla guida. Non può considerarsi sufficiente a tal fine una motivazione successiva, ricavabile da una memoria della ASL che evidenziava come l’alto valore dell’ematocrito potesse dipendere dall’eccessivo uso di bevande alcoliche, giacché le considerazioni medico legali devono risultare dal certificato che giudica l’idoneità o meno e non essere frutto di ipotesi a posteriori. Pertanto, atteso il palese difetto di motivazione dell’atto impugnato lo stesso deve essere annullato.

Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza n. 25605 del 21 dicembre 2015 ha pronunciato una sentenza sull’equivalenza delle responsabilità fra la casa di cura e il medico dipendente. In presenza di una richiesta di risarcimento danni, la Casa di cura risponde sia per inadempimento proprio, per non aver eseguito correttamente la prestazione, sia per fatto del dipendente, incorso in ipotesi di responsabilità professionale. In assenza di prova sulla ripartizione delle rispettive responsabilità, il criterio applicabile è quello dell'equivalenza, oltre a quello della solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti.

Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza n. 25767 del 22 dicembre 2015 ha stabilito che non esiste un diritto a non nascere se non sani. Una coppia ha citato i medici e la ASL per ottenere un risarcimento per sé e per la figlia nata Down senza che ne fossero stati prima avvertiti, altrimenti, afferma la madre, avrebbe interrotto la gravidanza. La Cassazione a Sezioni riunite (n. 25767 del 22/12/15) pur lasciando impregiudicato il diritto al ristoro della coppia per l'errore medico che aveva provocato danno esistenziale ha rifiutato quello alla madre e alla figlia derivante dalla nascita, quale evento collegato a un danno, in quanto, affermano i giudici, "non c'è diritto a non nascere se non sani". Il risarcimento è conseguenza di un danno che, in tal caso, sarebbe "legato alla stessa vita del bambino e l'assenza di danno alla sua morte".

La Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza n. 22876 ha precisato ulteriormente i confini della responsabilità medica per la verifica del nesso causale. La Cassazione ha sostenuto che vi è responsabilità del sanitario se, dopo l'individuazione della spiegazione scientifica dell'evento lesivo (causalità reale), risulti anche accertata la causalità della colpa, se cioè tale fatto può essere imputato a violazione del dovere di diligenza da parte del medico.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it