Caduta dalla barella senza sbarre protettive: la responsabilita' dell'Azienda ha natura contrattuale
La Suprema corte ha ribadito che la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova. Ed invero, se compete al danneggiato fornire la prova del contratto (o del "contatto") e della insorgenza della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che l'evento dannoso sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile.