Rassegna di giurisprudenza
24/09/2015

Sentenze: le novità dal 21 al 25 settembre

Questa settimana: atti di macro-organizzazione delle Aziende, blocco contratti, “incompletezza” della cartella clinica, utilizzabilità del prelievo ematico, rimborso spese per cure all’estero

Il Consiglio di Stato - Sezione III– (Sentenza n. 3815/2015), ha stabilito che la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; diversa è la disciplina dell'attività organizzativa del S.S.N.. Ai sensi dell'art. 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, le USL (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Pertanto, diversamente dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale, con conseguente devoluzione della cognizione degli stessi alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale di Roma - Sezione III Lavoro - (sentenza n. 7552/2015) ha accolto il ricorso presentato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Aran e ha dichiarato il diritto all’avvio del procedimento di contrattazione collettiva per i contratti della scuola, dell’Università e Ricerca scientifica, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e delle relative aree dirigenziali.

La Cassazione Civile - Sezione III– (Sentenza n. 12218/2015), ha stabilito che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. Non in modo automatico, però: affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere, è necessario che: l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella; il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.

La Cassazione Penale – Sezione IV - (Sentenza n. 36062/2015), ha stabilito che ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato. Si tratta di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica per i quali è irrilevante, ai fini della valenza in ambito processuale, la mancanza del consenso.

La Cassazione Civile (Sentenza n. 18787/2015), ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per recarsi in un centro di riabilitazione all’estero.

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