Il medico specialista è tenuto non già a una prestazione professionale comune, bensì ad una condotta specifica particolarmente qualificata, in ragione del proprio grado di abilità tecnico-scientifica nel settore di competenza. Quando l'intervento da cui sia derivato il danno non presenti particolari difficoltà di esecuzione, l'avvenuta dimostrazione, a vantaggio del paziente danneggiato, dell'aggravamento della situazione patologica ovvero dell'insorgenza di una nuova patologia sarà idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione. Spetterà al medico fornire la prova che la prestazione sia stata eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.