Corti d'Appello
14/11/2007

Corte d'Appello Roma - sentenza 14 novembre 2007 L'indennità di esclusività e l'esperienza professionale del SSN

L'art. 5 comma 3 del CCNL 2000-2001 attribuisce la fascia economica superiore dell'indennità di esclusività ai dirigenti sanitari che al 31.12.1999 avessero maturato 15 anni di "esperienza professionale continuativa con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel Ssn". L'assunto secondo cui l'esperienza professionale, ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività, sarebbe concetto del tutto sovrapponibile con quello di anzianità complessiva, posto a base della pronuncia di accoglimento non è condivisibile. Secondo il tenore testuale della norma collettiva l'incremento può essere riconosciuto solo e soltanto ove tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato protrattosi per oltre 15 anni. Il riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato non può concernere, secondo l'intenzione delle parti, una collaborazione di tipo autonomo qual è quella dei rapporti in convenzione intrattenuti dagli odierni appellati.

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