Nel valutare le esigenze cautelari che giustificano la privazione della libertà dell'indagato, il giudice deve stabilire se ricorra «almeno una» delle esigenze previste dal codice (articolo 274 cpp: rischio di reiterazione, di fuga, o di compromissione della prova) - nel qual caso l'arresto regge – ovvero nessuna. Non hanno invece rilevanza i profili quantitativi (sussistenza di una sola esigenza o concorso di più esigenze ex art. 274) e qualitativi (ricorrenza di una piuttosto che di un'altra), perché«le suddette alternative non hanno alcuna influenza sul dispositivo».