La norma incriminatrice tutela, da un lato, il prestigio, la correttezza, la probità dei pubblici funzionari e, dall'altro, la libera determinazione del soggetto passivo, che può essere anche altro pubblico funzionario, che sia costretto o indotto da chi gli è gerarchicamente sovraordinato a compiere - in modo abnorme, illegittimo o strumentale - atti riferibili all'ufficio esercitato, in quanto condizionato, in maniera determinante, dalla posizione di preminenza del soggetto attivo. Deve escludersi l'abuso soggettivo, che ricorre nel caso in cui l'agente compia atti che esulino dalla sua competenza funzionale o territoriale e faccia valere la sua qualità soggettiva, a prescindere dall'esercizio dei poteri a questa corrispondenti, per conseguire lo scopo illecito.