La Cassazione riscatta l'autolegittimazione dell'attività medica come professione di “pubblica necessità” e facendo così vacillare l'importanza del consenso informato. Infatti il chirurgo può sottoporre il paziente sotto anestesia a un trattamento diverso e più invasivo, rispetto a quello precedentemente autorizzato, anche in mancanza del consenso, senza incorrere in responsabilità penale, quando l'intervento abbia poi prodotto “un beneficio per la salute” di chi lo ha subito.
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