La mancanza o l'invalidità del consenso del paziente determinano l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e la sua rilevanza penale in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere. Il consenso tuttavia perde efficacia qualora si risolva in una menomazione permanente che va ad incidere negativamente sul valore sociale della persona umana (nella fattispecie deficit della occlusione della bocca con conseguente indebolimento della funzione masticatoria).