Nella interpretazione della normativa vigente, in ordine alla obbligatoria nomina del medico competente, occorre motivatamente accertare se si tratti o meno di lavori che espongono a sostanze cancerogene o comportano movimentazione manuale dei carichi, non essendo sufficiente ritenere come obbligatoria la tale nomina solo perché detta attività da origine a polveri e rumori pericolosi. Infatti gli artt. 4, comma 4, lett. c) e 16 d.lgs. n. 626/1994, prescrivono la nomina del medico competente soltanto per le aziende che esercitano lavorazioni "a rischio" tassativamente determinate dalla legge, solo per le quali è disposta la sorveglianza sanitaria obbligatoria.