Cassazione Sezione Penale
16/07/2004

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 31304/2004 Tante negligenze del professionista fanno una grande colpa

In linea con quanto puntualizzato dalle Sezioni unite in tema di causalità omissiva nella responsabilità professionale del sanitario, per individuare, o escludere, il nesso causale, non ci si può basare esclusivamente sui meri dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica, nel senso che non è consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, essendo invece imposto al giudice il dovere di verificarne la validità nel caso concreto. Cosicché potrà pervenirsi al giudizio di responsabilità, in termini di "certezza processuale", solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva è stata la condizione "necessaria" dell'evento lesivo, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio, con "alto o elevato grado di credibilità razionale".

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