Cassazione Sezione Penale
29/07/2004

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 32901/2004 Punito lo specializzando che "sbaglia in servizio"

In tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale espletamento di attività da parte dello specializzando comporta pur sempre l'assunzione diretta, da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce, secondo i rispettivi ambiti di pertinenza e di incidenza; anche sullo specializzando incombe pertanto l'obbligo di osservanza delle "leges artis" che hanno come fine la prevenzione del rischio non consentito.

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