Non commette il reato di corruzione per un atto d'ufficio il medico convenzionato con il Ssn il quale chieda ed ottenga il pagamento dell'onorario professionale per una visita domiciliare ad ammalato da lui legittimamente giudicato, a visita compiuta, in condizioni tali da escludere che egli fosse nella condizione di "intrasportabilità" prevista dall'art. 33 dell'Accordo collettivo nazionale approvato con Dpr n. 484/1996; condizione da ritenere sussistente solo quando lo spostamento dell'ammalato, sia pure effettuato con ogni possibile cautela e con l'uso dei mezzi più idonei, darebbe luogo alla rilevante probabilità di gravi rischi per la salute o anche di sofferenze particolarmente penose, tenendo anche conto di fattori complementari quali l'età e le condizioni generali del soggetto.