Cassazione Sezione Lavoro
24/01/2008

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 1563/2008 Il diritto alla salute va garantito anche all'estero

 La S.C. ha dichiarato rilevante, e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 5 della legge n. 595/1985, nella parte in cui, riconoscendo il diritto alla fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali per cittadini italiani all'estero presso centri di altissima specializzazione, esclude tale assistenza per prestazioni ottenute all'estero, in strutture diverse dai suddetti centri, quando tali prestazioni siano rese indispensabili da comprovate ragioni di gravità ed urgenza. Per la S.C., la lesione dei beni costituzionalmente protetti si prospetta negli stessi termini sia quando la patologia possa essere curata solo all'estero, grazie all'altissima specializzazione della struttura ivi operante, sia quando la patologia, insorta all'estero, possa essere curata solo ove è sorta e non tolleri un differimento delle terapie necessarie, sia pure con un rapido rientro in patria.

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