In materia di determinazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea, l'art. 68 del Dpr n. 1124/1965, rinviando agli artt. da 116 a 120 di detto decreto, fa sì che alla retribuzione effettiva debba farsi riferimento esclusivamente nei casi nei quali manchino le tabelle ministeriali previste dall'art. 118 del Dpr citato, recanti la fissazione delle retribuzioni medie o convenzionali da assumere come base della liquidazione dell'indennità.