Nell'escludere l'obbligo risarcitorio, la Suprema Corte ha affermato che è indispensabile, i fini della sussistenza della responsabilità del datore di lavoro, l'esistenza di un rapporto di preposizione tra medico e struttura, il cui nucleo strutturale minimo è l'espletamento, da parte di un soggetto, di una mansione, nell'interesse e su incarico, ancorché occasionale o temporaneo, di un altro soggetto. Peraltro, perché il fatto illecito possa dirsi compiuto dal dipendente nell'esercizio delle incombenze alle quali lo stesso è adibito, non occorre che tra mansioni espletate e fatto dannoso ricorra un rigoroso nesso di causa a effetto, essendo sufficiente che tali incombenze o mansioni abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, mentre rimane irrilevante, al fine indicato, che esso travalichi i limiti dell'incarico ricevuto dal preposto.