Cassazione Sezione Civile
07/06/2011

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 12274/2011 Intervento secondo le regole: il medico non ha responsabilità

Il chirurgo non risponde delle complicazioni operatorie se il rischio che si verifichino è basso, anche se resta a carico del debitore (medico o struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da un evento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta, in particolare con la diligenza qualificata dalle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.

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