La Corte d'Appello di Napoli perveniva così alla conclusione che dall'espresso richiamo alle "malattie infettive o contagiose" contenuto nel regolamento condominiale, conseguisse senz'altro l'illegittimità della destinazione dell'unità immobiliare di proprietà dell'appellante a studio medico dermatologico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal medico, ritenendo che nella sentenza impugnata non era stato adoperato il canone interpretativo letterale in maniera conforme ai principi di legge e non sussisteva sufficiente motivazione in ordine alla concreta destinazione dell'immobile ad un uso contrario alla regola condominiale, anch'essa insufficientemente indagata.