La Corte di Cassazione ha sdoganato il danno esistenziale sancendo che esso debba essere sempre risarcito utilizzando, per la quantificazione dello stesso, le tabelle del tribunale di Milano o, ove possibile, l'autonoma determinazione dello stesso e ha chiarito che il danno esistenziale costituisce lo stravolgimento dell'esistenza verificabile in maniera oggettiva «in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare».