Cassazione Sezione Civile
04/01/2010

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 13/2009 Danno da mancata interruzione di gravidanza

In ordine al tipo di danno determinato dalla lesione del diritto alla autodeterminazione della donna, con la conseguente nascita indesiderata, va osservato che l'evento determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovavano esposti a dover misurare la propria vita quotidiana, l'esistenza concreta, con le prevalenti esigenze del figlio, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, allora finiscono per consistere proprio nei "rovesciamenti forzati dell'agenda" di cui parte della dottrina discorre nel prospettare la definizione del danno esistenziale.

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