La Corte di Cassazione ha affermato che presupposti dell'IRAP, per gli esercenti attività professionali, sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione o dall'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui, presupposti la cui insussistenza, nel caso specifico, era stata dedotta dal contribuente: infatti l'autonoma organizzazione rilevante è quella che fa capo al professionista in quanto tale e non quella di terzi presso il quale egli eventualmente operi.