In materia di incarichi conferiti da privati a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il d.lgs. n. 29/1993, art. 58, comma 9, introdotto dal d.lgs. n. 80/1998, art. 26, ha previsto la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, con esclusione delle categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentita, da disposizioni speciali (non necessariamente di carattere legislativo), lo svolgimento di attività libero-professionali; di conseguenza per i medici dipendenti dell'INAIL non sussiste l'obbligo della preventiva autorizzazione all'assunzione dell'incarico.