Non si ha demansionamento o mobbing nell'ipotesi in cui il dipendente di un pubblico ufficio venga sostituito da un neo-assunto, qualora mantenga incarichi congrui con la propria qualifica ed inquadramento, anche se di fatto non si trovi più al vertice del settore. L'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, a differenza dell'art. 2103 c.c., infatti, impone nei confronti del prestatore di lavoro il mantenimento delle mansioni per le quali è stato assunto o di quelle considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, senza dare rilievo a quelle in concreto svolte.