Cassazione Sezione Civile
15/09/2008

Cassazione Civile - sentenza n. 23676/2008 Rifiuto di cure mediche solo se espresso e attuale

Il rifiuto di curarsi è valido solo quando il paziente lo ha espresso dopo essere stato informato dei rischi che corre se non si sottopone alla terapia. Esso è inoltre valido solo se il paziente aveva con sè un documento dettagliato nel quale viene specificato tale rifiuto in situazione di emergenza.

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