Cassazione Sezione Civile
18/09/2008

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 23851/2008 Trasporto e incidente in ambulanza

Il personale addetto all'ambulanza esercita un servizio non meramente di trasporto ma di assistenza sanitaria, servizi che sono funzionalmente inscindibili, e ha l'obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato. Il personale è quindi responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza in base al titolo contrattuale che ha per oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale della responsabilità civile extracontrattuale. Questo evidente discrimine fra le due situazioni deve portare a ritenere che il responsabile dell'autoambulanza è tenuto, al fine di adempiere alla sua obbligazione contrattuale, a spiegare la ragione e ad imporre al trasportato l'adozione delle misure di sicurezza necessarie alla sua incolumità durante il trasporto.

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