Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha sempre natura contrattuale, perché ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo. A fronte del pagamento del corrispettivo insorgono a carico della casa di cura accanto ad obblighi di tipo “latu sensu” alberghieri, quelli di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le strutture necessarie. Non rileva dunque che il medico sia di fiducia dell'assistito: la clinica risponde del suo operato per il fatto stesso che esiste un collegamento fra la prestazione effettuata dal medico e l'organizzazione aziendale.