La responsabilità del sanitario (e quella della struttura per conto della quale egli agisce) per violazione dell´obbligo del cd. consenso informato deriva dalla condotta omissiva che si concreta nell´inadempimento dell´obbligo di informare il paziente in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui questi dovrà essere sottoposto e, inoltre, dal successivo verificarsi di tali conseguenze (con aggravamento delle condizioni di salute del paziente) in seguito alla esecuzione del trattamento stesso. Pertanto, ai fini della configurazione della suddetta responsabilità, è del tutto indifferente se il trattamento sia stato o meno eseguito correttamente.