Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, ha una durata determinata, e viene stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ossia secondo le disposizioni del lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e seguenti cod. civile. Non vi è dubbio che il rapporto si costituisce tra direttore generale e la Regione (diversamente da quanto previsto per i direttori sanitari ed amministrativi che stipulano il contratto con la Asl rappresentata dal direttore generale), dal momento che l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 502/1992 prevede che il contratto è sottoscritto dalla regione da una parte e dal direttore generale dall'altra.