Cassazione Sezione Civile
05/08/2004

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 15011/2004 Illecito disciplinare di pubblicità sanitaria

In caso di pubblicità realizzata da terzi, al fine di affermare la responsabilità diretta e personale del sanitario, è necessario che sia accertato il concorso o la cooperazione nella realizzazione della pubblicità stessa. Il profilo della cooperazione sub specie di omessa vigilanza, può essere affermato solo in presenza di un obbligo giuridico nascente dai rapporti tra professionista e ditta esterna, rendendosi sempre necessarie, opportune indagini in tal senso.

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