In caso di pubblicità realizzata da terzi, al fine di affermare la responsabilità diretta e personale del sanitario, è necessario che sia accertato il concorso o la cooperazione nella realizzazione della pubblicità stessa. Il profilo della cooperazione sub specie di omessa vigilanza, può essere affermato solo in presenza di un obbligo giuridico nascente dai rapporti tra professionista e ditta esterna, rendendosi sempre necessarie, opportune indagini in tal senso.