Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 15011/2004
Illecito disciplinare di pubblicità sanitaria
05 Agosto 2004
In caso di pubblicità realizzata da terzi, al fine di affermare la responsabilità diretta e personale del sanitario, è necessario che sia accertato il concorso o la cooperazione nella realizzazione della pubblicità stessa. Il profilo della cooperazione sub specie di omessa vigilanza, può essere affermato solo in presenza di un obbligo giuridico nascente dai rapporti tra professionista e ditta esterna, rendendosi sempre necessarie, opportune indagini in tal senso.