La Cassazione ha osservato che un lavoratore licenziato all'età di 58 anni è in una fascia di età nella quale è notoriamente difficile reimpostare la carriera. Il sanitario, nonostante l'ordine di reintegra, era stato privato per sei anni della possibilità di operare nella struttura in cui si era stabilmente inserito. Lo stato di forzata inattività aveva procurato un'indubbia situazione di stress e di perdita di fiducia come attestato dalla documentazione medica e della relazioni dei medici curanti. Questo complesso di ripercussioni negative su vari fronti e profili, facilmente evitabili dal datore di lavoro ove avesse tempestivamente provveduto alla reintegrazione dopo il primo accertamento giudiziario, ha determinato un danno non patrimoniale.