Il consenso informato non attiene alla validità del contratto d'opera professionale e, in particolare, alla diagnosi della situazione del paziente ed alla scelta della terapia, ma al trattamento sanitario necessario per l'attuazione della stessa. L'inosservanza dell'obbligo di ottenere il consenso trova la sua sola sanzione in una responsabilità contrattuale del sanitario anche nel caso in cui, a prescindere da una sua colpa professionale, il trattamento da praticato abbia comportato un aggravamento delle condizioni di salute, il cui rischio il paziente non era stato messo in condizione di valutare.