Tar
16/02/2008

Tar Puglia - sentenza n. 517/2008 Servizio di pronta disponibilità

Il servizio di pronta disponibilità non comporta nessuna modifica nella situazione di organico del dipendente

Il servizio di pronta disponibilità non comporta alcuna modifica nella situazione d'organico del dipendente. Tale istituto risulta disciplinato dall'art. 25 del DPR n. 348/1983, il quale dispone: "Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ove richiesto da inderogabili necessità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnostico-terapeutica." A ciò consegue che lo stesso si configura come un obbligo di ciascun dipendente sanitario, obbligo non comportante alcun pregiudizio sulla carriera lavorativa.

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