Consiglio di Stato
11/01/2011

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 68/2011 Reperibilità dipendenti Ssn e riposo compensativo

La previsione contenuta nell'art. 18 del Dpr n. 270/1987, nell'attribuire al dipendente, che ha prestato la pronta disponibilità in giorno festivo senza svolgere tuttavia attività lavorativa (c.d. reperibilità passiva), un riposo compensativo, gli ha sostanzialmente attribuito la facoltà di eseguire la propria ordinaria obbligazione lavorativa (36 ore settimanali) in modo da poter recuperare il mancato riposo festivo, previa presentazione all'amministrazione di apposita domanda. È questo infatti il senso che deve ragionevolmente riconoscersi all'espressione "senza riduzione del debito orario lavorativo", cui è subordinata la spettanza del riposo compensativo. In altri termini, ferma restando l'ordinaria prestazione oraria settimanale globalmente immutata, le ricordate disposizioni consentono al lavoratore che ha prestato il turno di pronta disponibilità, la fruizione di un giorno di riposo con conseguente variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa prestata o da prestare negli altri giorni.

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