La situazione di invalido civile del dipendente pubblico condiziona non solo la regolarità dell'assunzione, ma anche la permanenza dell'efficacia del rapporto, che si fonda sul regime speciale riconosciuto ai dipendenti oggettivamente svantaggiati e che perciò esige la persistenza della condizione che legittima l'applicazione della disciplina di favore, anche a tutela di soggetti effettivamente invalidi e non avviati al lavoro. Ne consegue che ben potrà l'amministrazione, in seguito all'instaurazione del rapporto con l'invalido, verificare la permanenza dei requisiti soggettivi che ne hanno imposto l'assunzione obbligatoria, essendo titolare del relativo potere e, a maggior ragione, del dovere di verificare la legittimità della prosecuzione del vincolo, ogniqualvolta sospetti la mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di applicabilità di questa disciplina.