Consiglio di Stato
18/01/2010

Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 125/2010 Tutti uguali davanti alla specializzazione

Un medico con rapporto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato con clinica privata accreditata con il Ssn partecipava con esito positivo alla selezione per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Cardiologia istituita presso l'Università. Formulava, quindi, domanda per ammissione su posto soprannumerario ai sensi dell' art. 35 del d.lgs. n. 368/1999 che, però, veniva rigettata sull'assunto che erano in realtà da escludersi dal beneficio di ammissione i medici dipendenti da strutture private anche se accreditate. Il Tar confermava la tesi della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Di diverso ed opposto avviso è stato il Consiglio di Stato che ha delineato il rilevante principio secondo cui la disposizione in questione non ha inteso restringere il titolo di ammissione alla scuola di specializzazione ad una categoria determinata di medici operante in strutture sanitarie e da identificarsi nei medici cosiddetti “di ruolo” pubblici dipendenti.

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