Consiglio di Stato
17/05/2010

Consiglio di Stato - Sez. IV - sentenza n. 3128/2010 Procedimento disciplinare conseguente a sentenza penale di patteggiamento

In materia, la giurisprudenza ha affermato che nell'ipotesi di procedimento disciplinare conseguente a sentenza penale di patteggiamento, l'Amministrazione non è vincolata al rispetto dei termini di cui all'art. 9, comma 2, L. n. 19/1990, relativamente alla destituzione del pubblico dipendente in esito a procedimento disciplinare, bensì dei termini dinamici di cui all'art. 120, comma 1, Dpr n. 3/1957. Tuttavia, ai sensi dell'articolo menzionato, nel procedimento disciplinare vale ad interrompere il termine decadenziale di novanta giorni, intercorrente tra la data di contestazione degli addebiti e la definizione del procedimento, non solo il compimento di atti esterni a natura ricetti zia, ma anche di atti interni, pur se non ricettizi, che siano obbligatori “ex lege”.

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