Il Consiglio di Stato ha chiarito che nel rapporto di pubblico impiego il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria va effettuato sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, configurando queste ultime importi che non sarebbero mai entrati nella sfera economica del dipendente e, quindi, improduttivi per definizione di un vantaggio patrimoniale agli effetti del credito per interessi o di danno per il ritardato pagamento.