Consiglio di Stato
09/02/2009

Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 705/2009 Guardia medica dei docenti non è straordinario

È da escludersi che i professori e ricercatori universitari abbiano diritto al pagamento delle ore prestate durante i turni di guardia come ore di lavoro straordinario. Per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale trovano applicazione le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale con possibilità di espletamento del servizio di guardia medica notturna. L'università ha il divieto di assumere medici o sanitari laureati con compiti esclusivamente assistenziali, con conseguente necessità di ricorrere al personale docente, tenuto conto del prevalente interesse pubblico all'assistenza dei malati. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca, con possibile sospensione dell'obbligo di svolgere detta attività assistenziale solo in caso di aspettativa o di congedo.

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