Consiglio di Stato
02/02/2007

Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 427/2007 Specializzandi 1983-1991

La tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia ha comportato la mancata imposizione ai medici, che abbiano frequentato i corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1991/92, di tutte le limitazioni e le incompatibilità introdotte con il d.lgs. n. 257/1991, di attuazione delle anzidette direttive. Si sono, pertanto, venute a determinare situazioni non comparabili tra loro perché non è stato precluso, ai medici non soggetti al sistema del d.lgs. n. 257/1991, di portare a termine i corsi con la possibilità di esercitare attività libero–professionale ovvero di avere rapporti di lavoro compatibili con la frequenza a detti corsi. Essi, pertanto, non possono rivendicare lo stesso trattamento riservato ai borsisti ammessi sulla base di un differente meccanismo giuridico, ai quali sono stati riconosciuti emolumenti proprio a seguito del divieto loro imposto di svolgere qualsiasi attività ulteriore rispetto alla frequenza ai corsi di specializzazione.

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