A termini dell'art. 25, Dpr n. 348/1983, il compenso per il servizio di pronta disponibilità prestato dai sanitari delle unità sanitarie locali presuppone comunque una durata non inferiore alle dodici ore; pertanto, le ore eccedenti tale limite possono essere retribuite successivamente, a mano a mano che raggiungono la cifra di dodici ore.